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Obbligo di PEC per gli amministratori in attesa dei chiarimenti del MIMIT

Tempo lettura: 3 minutiLa Legge di Bilancio 2025 ha previsto che gli amministratori di società si dotino di un domicilio digitale. In attesa di chiarimenti ministeriali, le Camere di Commercio hanno adottato le prime soluzioni operative.

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Obbligo di PEC per gli amministratori, la disposizione nella Legge di Bilancio 2025

Il comma 860 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 (L.n.247/2024) ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societarial’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale da comunicare al registro imprese.

La Legge, pubblicata in Gazzetta il 31 dicembre 2024, è entrata in vigore il 5 gennaio scorso e ha destato non pochi dubbi interpretativi per gli operatori del settore, che hanno presto invocato l’intervento chiarificatore del Ministero competente.

Sono infatti molteplici i profili che risultano ancora oscuri, a partire dall’identificazione dei soggetti chiamati a uniformarsi all’obbligo fino alla ratio sottesa alla novità normativa.

 

Obbligo di PEC per gli amministratori: per chi scatta?

La maggior criticità sollevata dalla laconicità della norma concerne il novero delle cariche societarie che dovranno dotarsi di PEC. Si ritiene che il nuovo obbligo riguardi, a seconda della tipologia della società e della governance adottata, i presidenti e legali rappresentanti, tutti i consiglieri facenti parte del C.d.A. (oppure tutti i membri del consiglio di sorveglianza, in caso di sistema duale), gli amministratori unici, i soci accomandatari e i liquidatori. I soci accomandanti, privi di poteri gestori, non sembrano invece obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC.

Non paiono dover comunicare un nuovo domicilio digitale nemmeno i titolari di un’impresa individuale o di un’attività di lavoro autonomo e le società con funzioni amministrative in altre società, che potranno comunicare gli indirizzi PEC già esistenti.

 

Obbligo di PEC per gli amministratori, la ratio della norma

Il Servizio studi del Senato ha reso noto che “la ratio della norma che, per l’appunto, estende l’obbligo di Pec per gli amministratori di società è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale”. Questa motivazione, sebbene ufficiale e autorevole, è stata giudicata da alcuni ridondante e poco incisiva.

Il sistema ante-Legge di Bilancio era infatti considerato già esaustivo e la nuova disposizione sembra renderlo più complesso. Non sono pochi gli interpreti che si pongono questioni di carattere pratico: ciascun membro del C.d.A. dovrà attivare un proprio indirizzo PEC? Come si farà con gli amministratori provenienti da ordinamenti stranieri, che non conoscono la PEC?  

 

Obbligo di PEC per gli amministratori, proposte pratiche e prime prassi

Al fine di evitare la moltiplicazione di recapiti e oneri, la dottrina notarile ha suggerito, nel silenzio della norma, di concedere al singolo amministratore di comunicare elettivamente l’indirizzo PEC della società oppure quello di cui dispone personalmente.

Anche le Camere di Commercio, in attesa dei chiarimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), hanno adottato una propria prassi. Ad esempio, le Camere di Commercio di Milano e Bologna hanno comunicato, con note sui rispettivi siti istituzionali, che la “la compilazione del domicilio digitale degli amministratori” è obbligatoria “nelle domande inviate a far data dall’1/1/25” relative all’iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali e all’iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone. In mancanza, la pratica verrà sospesa in modo tale da consentirne la regolarizzazione ed evitare il rifiuto dell’iscrizione.

Le Camere di Commercio di Vicenza e Asti, dando seguito alla nota di Unioncamere del 10 gennaio 2025, hanno confermato che l’obbligo è applicabile alle società di capitali e di persone costituite dal 1° gennaio 2025 e hanno inoltre previsto espressamente che “gli amministratori possono eleggere il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale comunicato dalla società”, accogliendo così le istanze della dottrina notarile.

Resta ancora da chiarire se l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale riguardi anche gli amministratori di società costituite prima del 2025: su questo aspetto si attendono indicazioni dal MIMIT.

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