Messaggi WhatsApp come prova documentale: l’orientamento della Cassazione
Con una recente pronuncia (Ordinanza n. 1254 del 18.01.2025), la Corte di Cassazione ha statuito che i messaggi WhatsApp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale nel processo civile italiano.
A conferma della giurisprudenza di merito degli ultimi anni, la Suprema Corte stabilisce che questi messaggi “possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi”.
Lo stesso provvedimento prosegue affermando che “il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso esaminato dalla Corte, la parte contro la quale è stato prodotto lo screenshot aveva contestato l’utilizzabilità processuale del documento (ovvero la possibilità di produrre il messaggio nel processo), ma non aveva disconosciuto il suo contenuto intrinseco, non contestando quindi la natura artefatta del contenuto del messaggio. In questa circostanza, la chat è stata utilizzata non come prova in sé, ma per confermare quanto emerso da una deposizione testimoniale resa nel processo.
Messaggi WhatsApp e articolo 2712 del Codice Civile: il fondamento giuridico dei messaggi come prova legale
L’articolo 2712 del Codice Civile rappresenta il fondamento normativo per l’utilizzo dei messaggi WhatsApp come prova nel processo civile. La norma stabilisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Il riferimento della norma a “ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” la rende una disposizione di carattere generale, suscettibile di applicazione a qualsiasi rappresentazione meccanica ed elettronica di fatti e situazioni, incluse le nuove forme di comunicazione come i messaggi WhatsApp. Questo orientamento ha portato i tribunali italiani a considerare come prova documentale anche altri strumenti digitali, ad esempio le stampe delle email o i documenti scaricati dall’home banking.
Lo screenshot di un messaggio WhatsApp può essere considerato una fotografia digitale dello schermo, quindi una prova fotografica e un documento elettronico a tutti gli effetti.
Messaggi WhatsApp: qual è il valore di prova nel processo civile italiano?
Ai sensi dell’articolo 2712 del Codice Civile, pertanto, le riproduzioni meccaniche, inclusi gli screenshot dei messaggi WhatsApp, fanno piena prova e il giudice deve tenerne conto nella sua decisione a condizione che colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose in esse rappresentati.
L’efficacia probatoria dei messaggi WhatsApp è quindi subordinata al mancato disconoscimento: se la parte contro la quale è prodotto lo screenshot non lo disconosce formalmente, il documento è utilizzabile come prova senza necessità di ulteriori verifiche.
In caso di contestazione, il giudice può comunque accertare la conformità all’originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. In tali circostanze, sorge a carico di chi vuol far valere le riproduzioni, l’onere di provarne la conformità ai fatti e alle cose rappresentate.
Ai messaggi WhatsApp è applicato lo stesso ragionamento già elaborato con riferimento al valore legale delle stampe delle email, anch’esse riproduzioni meccaniche ai sensi dell’articolo 2712 del Codice Civile: il disconoscimento della stampa dell’email non preclude alla parte che intende avvalersene di provarne la conformità non a un documento originale, ma al fatto ivi rappresentato (Tribunale di Torino, Sezione lavoro, sentenza n. 533 del 12.02.2008).
Messaggi WhatsApp: come devono essere disconosciuti perché perdano efficacia di prova?
Non un disconoscimento qualsiasi, è però sufficiente per privare i messaggi WhatsApp del valore di prova legale: un disconoscimento generico non ha efficacia e non priva il messaggio WhatsApp prodotto del suo valore probatorio. Per essere giudizialmente efficace, il disconoscimento dei messaggi WhatsApp deve soddisfare precisi requisiti:
- il disconoscimento deve essere specifico, circostanziato ed esplicito, indicando nel dettaglio quale sia la difformità contestata rispetto ai fatti o alle cose rappresentati. Si possono contestare, ad esempio: la parzialità della conversazione, l’alterazione mediante eliminazione o modifica degli scambi di messaggi, l’autenticità della chat riprodotta, la mancanza/non corrispondenza al vero della data, l’incongruenza o contraffazione di alcune parti;
- è necessario fornire elementi e indicazioni di circostanze idonei ad attestare l’effettiva diversità fra la riproduzione della chat e l’originale, o la non corrispondenza fra la realtà fattuale e quella riprodotta;
- il disconoscimento deve essere tempestivo: deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva all’acquisizione in giudizio della riproduzione che si contesta.
Anche qualora il disconoscimento sia validamente effettuato, il messaggio WhatsApp non perderà completamente il suo valore nel processo: pur non avendo più valore di prova piena, rimarrà comunque un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, che potrà accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi probatori, incluse le presunzioni.