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European Accessibility Act: breve guida all’adeguamento entro il 28 giugno 2025

Tempo lettura: 4 minutiL'’European Accessibility Act (EAA) rappresenta un punto di svolta significativo per l’accessibilità di prodotti e servizi nel mercato dell’Unione Europea. In vista dell’imminente scadenza, ecco una guida per comprendere obblighi, tempistiche e opportunità

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European Accessibility Act: di cosa si tratta?

L’European Accessibility Act è la Direttiva (UE) 2019/882 adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 aprile 2019 con lo scopo di incrementare l’accessibilità di prodotti e servizi nell’ottica di un’inclusività sociale più concreta e lungimirante. Attraverso l’European Accessibility Act, le istituzioni europee hanno demandato agli Stati Membri il compito di garantire l’armonizzazione dei requisiti europei di accessibilità, adeguando le normative nazionali. In Italia, L’EAA è stato recepito con il Decreto Legislativo n.82/2022 che, adottato a distanza di anni dalla Legge Stanca (Legge n.4/2004), rivolta principalmente alla P.A., amplia significativamente l’ambito di applicazione delle norme sull’accessibilità, estendendo i relativi obblighi a tutti gli operatori privati.

 

European Accessibility Act: chi deve adeguarsi?

Per comprendere la portata dell’European Accessibility Act, è fondamentale identificare i soggetti chiamati ad adeguarvisi: l’EAA si rivolge ai fornitori che offrono prodotti e servizi sul mercato dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i fornitori di prodotti, l’European Accessibility Act impone ai fabbricanti obblighi di carattere certificativo e dichiarativo, oltre a quelli naturalmente legati alla progettazione e alla produzione. Gli importatori, dal loro canto, devono assicurarsi di immettere sul mercato prodotti conformi, rispetto ai quali garantiscono la sussistenza dei requisiti di accessibilità, mentre i distributori sono tenuti a verificare, prima dell’immissione sul mercato, che i prodotti rechino la marcatura CE e siano conformi agli standard di accessibilità richiesti.

Ai fornitori di servizi, l’EAA richiede di progettare e fornire servizi accessibili, dichiarando nelle condizioni generali (o altro documento equivalente) come il servizio in esame soddisfi i requisiti di accessibilità.

L’European Accessibility Act coinvolge dunque tutti gli operatori economici, sia pubblici che privati, ferme alcune eccezioni, la prima a carattere soggettivo. Le microimprese (società che impiegano meno di dieci persone e hanno un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro), se forniscono servizi, sono completamente esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità.

 

European Accessibility Act: quali prodotti e servizi devono essere resi accessibili?

L’art. 1 del decreto di attuazione dell’European Accessibility Act individua i prodotti e i servizi interessati dalla norma.  

Occorre rendere accessibili, quanto ai prodotti:

  • sistemi hardware e sistemi operativi, come laptop, smartphone e tablet,
  • terminali self-service, come i terminali ATM,
  • apparecchiature interattive per consumatori per servizi di comunicazione elettronica e media audiovisivi, tra cui modem, router e consolle di gioco,
  • lettori di libri elettronici (e-reader).

Lato servizi, rientrano nell’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act:

  • servizi di comunicazione elettronica, come chat e SMS,
  • servizi di accesso a servizi media audiovisivi, tra cui i servizi in streaming,
  • elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri, come siti web, app per mobile e biglietti elettronici,
  • servizi bancari per consumatori,
  • libri elettronici (e-book) e software dedicati,
  • servizi di commercio elettronico, in qualsiasi forma.

Come anticipato, tuttavia, la normativa prevede eccezioni.

Sono infatti previste deroghe nell’ipotesi in cui ricorrano i presupposti dell’alterazione fondamentale o dell’onere sproporzionato.

Si configura un’alterazione fondamentale quando l’operatore economico, per rendere il prodotto o il servizio conforme ai requisiti di accessibilità, dovrebbe modificare il prodotto o il servizio in maniera così profonda da alterarne sostanzialmente la natura.

L’onere sproporzionato deve invece essere considerato alla stregua di criteri di valutazione che, individuati dall’allegato V del Decreto Legislativo n.82/2022, attengono al rapporto costi/benefici (ad esempio, occorrerà valutare le spese per la formazione o l’assunzione di risorse umane e le spese per lo sviluppo di nuovi processi per garantire l’accessibilità dei prodotti).

Al ricorrere di una o di entrambe le eccezioni, previa documentata valutazione, le microimprese potranno essere esentate dagli obblighi di accessibilità anche in relazione ai prodotti (ricordiamo che sono comunque esentate rispetto ai servizi), così come le PMI e le grandi imprese potranno essere dispensate dal rispetto dei vincoli introdotti dall’European Accessibility Act per prodotti e servizi. 

 

European Accessibility Act: quando adeguarsi?

Dopo aver individuato l’ambito applicativo dell’European Accessibility Act, è ora senz’altro opportuno ricordare le scadenze per l’adeguamento dettate dalla normativa.

La prima imminente scadenza è fissata per il 28 giugno 2025, ma sono previste alcune deroghe.

Per i servizi già contrattualizzati alla data del 28 giugno prossimo, il termine di adeguamento è prorogato al 28 giugno 2030; tuttavia, se il contratto già concluso al 28 giugno 2025 scade prima di cinque anni, il termine è anticipato alla scadenza del contratto stesso.

In definitiva, decorso il termine del 28 giugno 2030, tutti i prodotti e i servizi espressamente individuati dall’European Accessibility Act dovranno essere accessibili.

 

European Accessibility Act: come adeguarsi?

Poiché mancano solo pochi mesi al 28 giugno, ogni imprenditore è chiamato a valutare:

  • se gli obblighi imposti dall’European Accessibility Act sono applicabili ai propri prodotti o servizi;
  • se è configurabile una delle eccezioni previste dalla normativa, a carattere soggettivo o oggettivo;
  • in caso di applicabilità dei requisiti di accessibilità, elaborare una roadmap per l’adeguamento.

Rispetto ai prodotti, gli imprenditori potrebbero iniziare dalla mappatura della catena di fornitura e distribuzione, dalla modifica del design dei prodotti e dall’adeguamento delle etichettature e della documentazione, ipotizzando anche test di verifica.

Chi fornisce servizi deve invece studiare misure accessibili come, solo per citarne alcune, l’inserimento di immagini descrittive, l’utilizzo di soluzioni cromatiche ad alto contrasto e l’implementazione dello screen reader.  

Nel percorso di adeguamento, gli imprenditori possono consultare le WCAG 2.1, vale a dire le World Content Accessibility Guidelines che il World Wide Web Consortium ha ideato per fornire un supporto concreto agli sviluppatori nella creazione di siti web accessibili, e le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici elaborate dall’AgID.

 

European Accessibility Act: perché adeguarsi? Vantaggi al di là degli obblighi

Il mancato adeguamento ai requisiti introdotti dall’European Accessibility Act, in assenza di giustificati motivi di esenzione, potrà comportare l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 40.000,00. Non solo: potranno essere disposte misure quali il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi e, in relazione ai servizi non accessibili, la sospensione dei servizi stessi mediante l’oscuramento dei siti web.

Al di là del mero obbligo normativo, non va tuttavia dimenticato che le imprese, rendendo i prodotti e i servizi conformi all’European Accessibility Act, potranno beneficiare di maggiori opportunità di mercato, rivolgendosi a una platea più ampia di potenziali clienti. Inoltre, l’implementazione di soluzioni accessibili potrà migliorare significativamente l’User Experience, ottimizzare le performance SEO e rafforzare la brand reputation dell’impresa.

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