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Dati al centro dei contratti B2B: come valorizzarli e proteggerli

Tempo lettura: 3 minutiI dati (anche non personali) rappresentano un asset strategico. Ogni dispositivo connesso, ogni interazione digitale tra imprese genera dati (anche tecnici) preziosi che, se gestiti correttamente, possono trasformarsi in vantaggio competitivo

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Tempo lettura: 3 minuti

Dati al centro dei contratti B2B: come valorizzarli e proteggerli

Nel contesto economico odierno, i dati (anche non personali) rappresentano un asset strategico. Ogni dispositivo connesso, ogni interazione digitale tra imprese genera dati (anche tecnici) preziosi che, se gestiti correttamente, possono trasformarsi in vantaggio competitivo. L’adozione del Data Act da parte dell’Unione Europea ha introdotto regole armonizzate per garantire un accesso equo e un uso corretto dei dati nei rapporti B2B.

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Tradizionalmente, il valore dei dati era legato alla loro proprietĆ . Oggi, il principio cardine ĆØ l’accessibilitĆ  e la condivisione dei dati (soprattutto) tecnici.

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Il Data Act (Regolamento UE 2023/2854) introduce diritti specifici per gli utenti di prodotti connessi e servizi digitali, assicurando che i dati generati siano accessibili in modo trasparente e non discriminatorio da chi li ha legittimamente generati o utilizzati. Questo rappresenta una svolta per le imprese, che ora possono negoziare contratti più equi e orientati alla condivisione di dati.

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MCT e SCC: modelli contrattuali per i dati B2B

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Nel Final Report on B2B data sharing and cloud computing contracts, l’UE ha presentato due strumenti fondamentali:

i Model Contractual Terms (MCT) e

le Standard Contractual Clauses (SCC).

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Gli MCT riguardano l’accesso e l’uso dei dati tra imprese, mentre le SCC si applicano ai contratti di servizi cloud. Entrambi sono modelli non vincolanti, ma strutturati per rispettare il Data Act e garantire relazioni contrattuali bilanciate e trasparenti.

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Il report propone MCT per quattro tipi di relazioni:

  • Data Holder → User: quando un’impresa detiene i dati e l’utente ne richiede l’accesso.
  • User → Data Recipient: l’utente richiede che i propri dati vengano condivisi con terzi.
  • Data Holder → Data Recipient (su richiesta dell’utente): obbligo di condivisione su iniziativa dell’utente.
  • Data Sharer → Data Recipient (volontario): condivisione volontaria di dati tra imprese.

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In ciascuno di questi, i dati possono essere personali o non personali, ed ĆØ fondamentale distinguere i regimi di tutela applicabili, in particolare in relazione al GDPR.

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Il valore economico dei dati e il tema della compensazione

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Una delle sfide principali ĆØ la determinazione del giusto valore dei dati condivisi. I modelli contrattuali suggeriti prevedono clausole dettagliate sulla compensazione, sia monetaria che in natura (es. accesso a servizi). In particolare, si sottolinea che le PMI e gli enti di ricerca non profit possono beneficiare di esenzioni o agevolazioni, promuovendo un ecosistema equo di scambio dei dati.

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Poi è importante il tema della protezione dei segreti commerciali nei dati condivisi: molti dati aziendali hanno un valore economico proprio perché riservati. È qui che entra in gioco la Direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how. I contratti devono prevedere misure tecniche e organizzative per proteggere i dati classificati come segreti commerciali, come crittografia, accessi selettivi, e audit indipendenti.

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Sicurezza e continuitĆ  operativa nei contratti cloud

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Le SCC approfondiscono temi cruciali per l’affidabilitĆ  dei servizi digitali cloud: sicurezza dei dati, continuitĆ  operativa, responsabilitĆ , cessazione del contratto, e il diritto al cosiddetto ā€œswitchingā€ (cambio fornitore) senza perdita di dati. ƈ essenziale che le imprese non restino intrappolate in contratti rigidi e possano migrare facilmente i propri dati.

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Ruoli e responsabilitĆ : chiarezza per evitare contenziosi

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Il documento definisce con precisione i ruoli:

Data Holder,

User,

Data Recipient,

Data Sharer.

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Questa chiarezza ĆØ indispensabile per attribuire diritti e doveri e ridurre il rischio di contenziosi. ƈ importante che ogni impresa valuti la propria posizione nei contratti e si assicuri che l’uso dei dati sia conforme agli obblighi normativi e agli interessi commerciali.

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Suggerimenti operativi per le imprese

  • Analizzare i flussi di dati: quali dati raccogli, da quali fonti, e con quali strumenti.
  • Verificare la base giuridica: in caso di dati personali, ĆØ necessario il rispetto del GDPR.
  • Adottare modelli contrattuali: gli MCT e le SCC offrono una base autorevole e flessibile.
  • Implementare misure di sicurezza: i dati devono essere protetti, sempre.
  • Formare il personale: chi gestisce i dati deve conoscere le regole contrattuali applicabili.

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I dati non sono solo una risorsa da proteggere: sono un motore di crescita e innovazione. Le imprese che sanno valorizzarli nel rispetto delle nuove regole UE saranno più resilienti e pronte a cogliere le opportunità del mercato digitale. Affidarsi ai modelli contrattuali europei significa non solo ridurre il rischio legale, ma anche aumentare la fiducia tra partner commerciali.

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