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Il C.D.A. risponde dell’infortunio del lavoratore anche in caso di deleghe gestorie o di funzione

Tempo lettura: 3 minutiCon la sentenza n. 40682 del 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale per omicidio colposo dei membri del Consiglio di Amministrazione di una società costruttrice e posatrice di lastre in cemento armato

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Con la sentenza n. 40682 del 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale per omicidio colposo dei membri del Consiglio di Amministrazione di una società costruttrice e posatrice di lastre in cemento armato. La decisione stabilisce un principio di diritto di fondamentale importanza: i vertici aziendali non possono sottrarsi alle loro responsabilità anche in presenza di deleghe gestorie o di funzione, quando l’evento dannoso è la conseguenza di carenze strutturali e sistemiche nell’organizzazione aziendale.

 

Infortunio del lavoratore: l’incidente mortale e le responsabilità aziendali

Il caso trae origine da un infortunio sul lavoro in cui un operaio è rimasto ucciso a seguito del ribaltamento di una lastra prefabbricata in cemento armato, montata senza adeguate misure di sicurezza. La tragedia è stata attribuita a gravi errori nelle fasi di produzione e installazione, aggravati dall’assenza di una corretta gestione del rischio da parte della società fornitrice. La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto responsabili il Presidente e i membri del CdA della società, confermando la condanna per omicidio colposo.

 

Infortunio del lavoratore: le argomentazioni della difesa e il ricorso in Cassazione

Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la loro condanna fosse basata unicamente sulla posizione di vertice e non su una reale responsabilità gestionale. Secondo la difesa, le deleghe attribuite all’interno della società avrebbero dovuto escludere la responsabilità diretta degli amministratori per l’infortunio. Inoltre, è stato invocato il principio dell’interruzione del nesso di causalità, dovuto a presunti comportamenti imprevedibili da parte di altri soggetti coinvolti.

 

Infortunio del lavoratore, la decisione della Cassazione: responsabilità oltre le deleghe

La Suprema Corte ha respinto i ricorsi, chiarendo che la responsabilità degli amministratori non si esaurisce con la delega di funzioni. In particolare, la sentenza sottolinea come, anche in presenza di deleghe gestorie e operative, il Consiglio di Amministrazione mantiene l’obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione aziendale e sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza. La sentenza ha evidenziato come le carenze organizzative fossero sistematiche e non derivassero da singoli errori occasionali. Il controllo di qualità, seppur formalmente previsto, era di fatto eluso e i certificati di conformità venivano rilasciati senza un’effettiva verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

 

Infortunio del lavoratore: delega gestoria e delega di funzioni, le differenze

Per comprendere appieno il principio espresso dalla Cassazione, è fondamentale chiarire la distinzione tra delega gestoria e delega di funzioni.

La delega gestoria, prevista dall’articolo 2381 del Codice Civile, riguarda la distribuzione delle competenze all’interno del Consiglio di Amministrazione di una società. Attraverso questa delega, alcune attribuzioni possono essere affidate a specifici amministratori o a un comitato esecutivo. Tuttavia, il Consiglio mantiene il potere di vigilanza, il dovere di monitorare le attività dei delegati e la facoltà di avocare a sé determinate decisioni.

D’altro canto, la delega di funzioni, regolata dall’articolo16 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), consente al datore di lavoro di trasferire specifiche responsabilità in materia di sicurezza a un soggetto designato. Questa delega comporta l’assunzione diretta degli obblighi di prevenzione da parte del delegato, ma il datore di lavoro mantiene un obbligo di vigilanza.

La sentenza n. 40682/2024 sottolinea che, anche in presenza di deleghe, il Consiglio di Amministrazione non può considerarsi esonerato dalle proprie responsabilità qualora l’evento dannoso sia riconducibile a una carente gestione strutturale della sicurezza aziendale.

 

Infortunio del lavoratore: il principio di diritto sancito dalla Cassazione

In tema di responsabilità in caso di infortunio del lavoratore, la responsabilità dei componenti del CdA è distinta a seconda che sia stata adottata una mera delega gestoria o una delega di funzioni. La delega gestoria disciplina la ripartizione delle competenze nelle organizzazioni complesse, senza tuttavia esonerare gli amministratori non delegati da obblighi di controllo. La delega di funzioni, invece, prevede il trasferimento di specifiche responsabilità a un soggetto designato, seppur residua in capo al delegante (ossia il datore di lavoro) un obbligo di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni delegate.

Ora, la Corte afferma un principio ulteriore: quando un infortunio è la diretta conseguenza di una politica aziendale fortemente carente sotto il profilo della gestione del rischio per la sicurezza, il CdA non può sottrarsi a responsabilità anche se è stata conferita una delega di funzioni ad un soggetto terzo.

 

Infortunio del lavoratore: conclusione

La decisione della Cassazione rappresenta un monito chiaro per le aziende: la sicurezza sul lavoro è una priorità e la sua violazione comporta responsabilità dirette per gli amministratori, indipendentemente dalla presenza di deleghe. Le imprese devono garantire che la gestione della sicurezza sia parte integrante della politica aziendale, evitando situazioni in cui i lavoratori siano esposti a rischi evitabili per ragioni di profitto.

È quindi fondamentale adottare modelli organizzativi adeguati, garantire controlli effettivi e supervisionare costantemente l’implementazione e la scrupolosa osservanza delle procedure di sicurezza.

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